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Archive for Democrazia e Israele

Costituzione Democratica 2007 - Adalah Center

Costituzione Democratica 2007 (Bozza– Ultima pubblicazione 20 Marzo 2007)
P.O. Box 510 Shafa’amr 20200 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140
Email: adalah@adalah.org http://www.adalah.org
Traduzione di Cecilia Gabriella Gallia

Una parola dal Presidente del Consiglio dei Dirigenti
Nel decimo anniversario della sua fondazione Adalah pubblica “La Costituzione Democratica”, come proposta costituzionale allo Stato di Israele, basata sul concetto di uno Stato democratico, bilingue e multiculturale. La costituzione qui proposta è delineata su principi universali e convenzioni internazionali sui diritti umani, sull’esperienza di altre nazioni e sulle costituzioni di diversi stati democratici.
Negli ultimi anni, gruppi israeliani hanno avanzato parecchie proposte di costituzione per lo Stato di Israele. Tuttavia queste proposte si distinguono per la loro mancanza di conformità ai principi democratici, in particolare il diritto alla completa uguaglianza di tutti i residenti e cittadini, e per il modo in cui trattano i cittadini Arabi, come se fossero stranieri in questa Terra, dove storia, memoria e diritti collettivi esistono solo per il popolo ebraico. Non è una coincidenza che queste proposte si siano preoccupate della domanda “Chi è un Ebreo?” e abbiano negato la domanda costituzionale fondamentale “Chi è un cittadino?”.
Così, abbiamo deciso di proporre una costituzione democratica, che rispetti in misura uguale le libertà degli individui e i diritti di tutti i gruppi, dia il peso appropriato alle ingiustizie storiche commesse contro i cittadini Arabi di Israele e affronti seriamente i diritti economici e sociali di tutti. Se “La Costituzione Democratica” riesce a sottolineare l’enorme divario tra sé e le altre proposte e a creare un dialogo e un dibattito pubblico obiettivo sulla natura dei diritti e delle libertà in questo Paese, allora avremo fatto un importante passo avanti nel campo dell’uguaglianza razziale, delle libertà e della giustizia sociale.
Il lavoro per preparare questa costituzione è stato portato avanti per circa due anni, durante i quali si sono tenuti numerosi incontri e giornate di studio per i membri di Adalah, il Consiglio e l’Assemblea Generale. Personalmente e a nome di Adalah rivolgo la mia gratitudine e il mio apprezzamento allo staff professionale di Adalah e al suo Direttore Generale, avvocato Hassan Jabareen, per tutti i loro sforzi volti a preparare questa proposta costituzionale ad un altissimo livello professionale, rimanendo fedeli ai principi umanitari sui quali essa si basa. Vorrei anche ringraziare i miei colleghi del Consiglio di Adalah e i membri dell’Assemblea Generale, così come i miei colleghi in Israele e all’estero che hanno partecipato alla discussione delle varie bozze e arricchito il dibattito con le loro osservazioni e suggerimenti.
Bisogna notare che la preparazione di questa proposta costituzionale è stata accompagnata dalla preparazione di altri due importanti documenti, che sono stati concepiti da due gruppi composti da elite intellettuali e attivisti politici e sociali: “La visione futura per gli Arabi Palestinesi in Israele” che è stata redatta da un gruppo di lavoro composto dalla direzione dell’Alto Comitato di Controllo per gli Arabi Palestinesi su mandato del Comitato Nazionale dei Sindaci Arabi; e la “Dichiarazione di Haifa” che è stata preparata da un gruppo che faceva riferimento a Mada al-Carmel – centro Arabo per le Scienze Sociali Applicate, che sarà pubblicata tra breve. Anche molti membri di Adalah  hanno preso parte al lavoro portato avanti da questi altri due gruppi. Ciascuno di questi documenti ha caratteristiche specifiche e costituisce un complemento degli altri, e ciascuno è espressione della autorevolezza politica e sociale dei cittadini Arabi di Israele. Sebbene la formulazione di questa Costituzione sia ad uno stadio avanzato, noi, per un periodo di un anno, la consideriamo una bozza aperta alla discussione, per permettere l’interazione pubblica. Alla fine di questo periodo speriamo di arrivare alla versione finale di questo importante progetto.
Professor Marwan Dwairy
Presidente del Consiglio dei Dirigenti di Adalah
Febbraio 2007

Bozza – Ultima Pubblicazione  20 Marzo 2007

La Costituzione Democratica

Capitolo Primo: Introduzione

1. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che conserva gelosamente la lezione sui diritti umani frutto del male commesso durante la Seconda Guerra Mondiale, e le convenzioni internazionali sui diritti umani, che sono state ratificate in seguito, stabiliscono che: tutti gli esseri umani sono uguali, l’antidiscriminazione è un principio assoluto che non può essere oggetto di compromessi, tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione; nessuna nazione possiede diritti che siano superiori a quelli di un’altra nazione, ed è essenziale assicurare la libertà personale ed economica e i diritti sociali dell’individuo perché vengano conseguite la libertà, l’uguaglianza e la giustizia.
2. Dopo la fine della  Seconda Guerra Mondiale, e come risultato della loro lunga e giusta lotta contro il colonialismo, molte nazioni riuscirono a raggiungere la loro indipendenza e a realizzare il loro diritto all’autodeterminazione. Nelle ultime due decadi, hanno avuto luogo dei processi storici in Stati dove avevano regnato le politiche di repressione e discriminazione. La fine del regime dell’apartheid in Sud Africa è l’esempio più eclatante. Questi Stati hanno tratto delle lezioni dal passato e hanno promosso una riconciliazione storica, basata sul riconoscimento delle ingiustizie storiche inflitte a gruppi che erano stati discriminati e repressi, e assicurato l’effettiva partecipazione di questi al processo per redigere la Costituzione.
3. Basandoci sui principi universali, sulle convenzioni internazionali dei diritti umani e sull’esperienza delle nazioni, noi – come organizzazione per i diritti umani – vogliamo proporre una Costituzione che contenga norme sul regime di governo e sui diritti e sulle libertà, come dettagliato qui di seguito. Crediamo che questa proposta costituzionale dovrebbe essere incorporata nelle leggi e/o nella futura costituzione dello Stato di Israele.
4. Allo scopo di costruire una società egualitaria e democratica, libera dalla violenza e dalla repressione, e come base per la riconciliazione storica tra lo Stato di Israele e il popolo Palestinese e l’intera nazione Araba, lo Stato di Israele deve riconoscere la propria responsabilità per le ingiustizie passate sofferte dal popolo Palestinese, sia prima che dopo la propria costituzione. Lo Stato di Israele, inoltre, deve riconoscere la propria responsabilità per le ingiustizie della Nakba e dell’Occupazione; sulla base della Risoluzione 194 delle Nazioni Unite riconoscere ai profughi Palestinesi il diritto al ritorno; riconoscere al popolo Palestinese il diritto all’autodeterminazione e ritirarsi da tutti i territori occupati nel 1967.
5. Gli Arabi Palestinesi cittadini dello Stato di Israele hanno vissuto nella loro patria per innumerevoli generazioni. Qui essi sono nati, qui si sono sviluppate le loro radici storiche, e qui si è sviluppata ed è fiorita la loro vita nazionale e culturale. Essi hanno contribuito attivamente alla storia e alla cultura umana come parte della nazione Araba e della cultura Islamica e come inseparabile parte del  popolo Palestinese.
6. Poiché il loro status politico è cambiato contro la loro volontà, rendendoli minoranza nella loro patria;  poiché non hanno rinunciato alla loro identità nazionale, e poiché i diritti di una minoranza nazionale devono comprendere, inter alia, quei diritti che dovrebbero essere stati preservati e sviluppati il più possibile se essi non fossero diventati una minoranza nella loro stessa patria, così, il punto di partenza legale di questa proposta costituzionale è: i cittadini Arabi dello Stato di Israele sono una minoranza nazionale.
7. Sin dal 1948 le politiche e le azioni dei governi Israeliani hanno causato gravi ingiustizie alla minoranza Araba Palestinese, alcune delle quali continuano ancora oggi, compreso il distacco fisico di questa minoranza dal suo popolo e dalla sua nazione, lo sradicamento e la distruzione dei villaggi, la demolizione delle case, l’imposizione della legge marziale fino al 1966, il massacro di  Kufr Qassem nel 1956, l’uccisione di giovani nel 1976 durante la celebrazione del primo Giorno della Terra e nel corso delle proteste di massa dell’ottobre del 2000, la confisca delle proprietà del Waqf  Musulmano, l’espropriazione delle terre, il non riconoscimento dei villaggi Arabi, la separazione delle famiglie, le politiche di discriminazione istituzionale in tutti i campi della vita, e l’esclusione della minoranza Araba basata sulla definizione dello Stato come Ebraico. Pertanto la seguente proposta costituzionale stabilisce che i diritti fondamentali della minoranza Araba comprendono: la restituzione di terre e proprietà sulla base della giustizia riparatrice, l’effettiva partecipazione al processo decisionale, la realizzazione del diritto all’autonomia culturale e il riconoscimento della lingua Araba come una delle lingue ufficiali dello Stato di Israele.
8. La dignità e la libertà personale dell’individuo costituiscono la base per la conservazione di una società fondata sui diritti umani. Tuttavia, la realizzazione di questi diritti è condizionata dall’esistenza di una società basata sull’uguaglianza. Quindi, questa proposta costituzionale stabilisce il dovere di garantire e proteggere i diritti economici e sociali di tutti i residenti e cittadini, specialmente quelli più bisognosi.
9. In uno Stato che non controlla o occupa un altro popolo e che è basato sulla piena uguaglianza tra tutti i suoi residenti e tra i differenti gruppi all’interno di questi, cittadini Ebrei ed Arabi rispetteranno il reciproco diritto di vivere in pace, dignità ed  uguaglianza, e saranno uniti nel riconoscere e rispettare le differenze tra di loro come differenze che esistono tra tutti i gruppi in uno stato democratico, bilingue e multiculturale.(1)

 (Approvato dall’Assemblea Generale di Adalah il 15 luglio 2006)

(1)  Note esplicative: l’introduzione
Lo scopo di questa introduzione è spiegare i principi che ci hanno guidato nello scrivere questa proposta costituzionale. Crediamo che il preambolo alla futura Costituzione dello Stato di Israele deve essere scritto, se non del tutto, con l’accordo politico dei rappresentanti di tutte le parti interessate. Le libertà e i diritti contenuti in questa proposta costituzionale sono basati, inter alia, sulle costituzioni e sulle esperienze giuridiche di molti Stati democratici. Sono basate anche sulle convenzioni e sulle dichiarazioni internazionali, in particolare le seguenti: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); la Convenzione sulla Prevenzione e la Punizione del Crimine di Genocidio (1948); la Convenzione dell’UNESCO contro la Discriminazione nell’Istruzione (1960); la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966); la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (1966); la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966); la Convenzione Internazionale sui Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie (1990), e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche (1992).

Capitolo Secondo: I Fondamenti del Sistema Statale
I Confini dello Stato di Israele (2)
1. I confini dello Stato di Israele sono i confini del territorio che era soggetto alla legge israeliana  fino al 5 giugno 1967.

Uno stato democratico
2. Lo Stato di Israele è uno stato democratico fondato sui valori della dignità umana, libertà e uguaglianza.

La supremazia della Costituzione
3. La Costituzione è la suprema norma giuridica dello Stato di Israele.

Il parlamento
4. La Knesset è l’autorità legislativa dello Stato.
5. La Knesset è la camera dei rappresentanti dello Stato ed è composta di 120 membri.

Un sistema politico multipartitico
6. Il regime democratico è fondato su di un sistema parlamentare multipartitico che una volta ogni quattro anni conduce elezioni libere e ugualitarie, secondo il sistema proporzionale e a scrutinio  segreto per assicurare una rappresentanza appropriata ai gruppi nazionali e religiosi.

(2) Note esplicative: I confini dello Stato
La demarcazione dei confini dello stato di Israele nella Costituzione è critica anche per il problema dei diritti civili. L’importanza storica della sintesi territorio-cittadinanza ebbe inizio in Europa con il Trattato di Westfalia (1648). In precedenza, il collegamento tra cittadini e Stato non era basato sul territorio ma piuttosto sulla fedeltà tribale, l’affiliazione religiosa, il contatto con la chiesa e lo stile di vita di un gruppo. Secondo questo ordine, per esempio, l’Impero Ottomano garantiva l’autonomia religiosa ad alcuni gruppi  a causa di un orientamento tribale piuttosto che democratico. La prova dell’appartenenza a “un territorio definito” ha facilitato la definizione di “Chi è il cittadino” che si pone senza intermediari, come uguale di fronte allo Stato. Questo è particolarmente vero rispetto allo Stato di Israele, dove la mancanza di un confine definito ha contribuito a far diventare essenza della cittadinanza, l’appartenenza tribale ed etnica. Questo spiega anche perché la legge israeliana si occupa di “Chi è un ebreo” e non di “Chi è un cittadino”; e ad esempio non è un caso che la cittadinanza degli Ebrei che vivono oltre la Linea Verde sia più forte di quella di un cittadino Arabo che vive entro la Linea Verde. Non è un caso nemmeno che vengano avanzate proposte di scambio di cittadinanza di alcuni dei cittadini Arabi (nell’area del Triangolo – [si intende il “Triangolo della Galilea” area settentrionale a maggioranza palestinese che Sharon propose di “scambiare” con territori della Cisgiordania]) come parte di uno scambio di popolazioni. In verità, la percezione pubblica che la cittadinanza di alcuni cittadini sia temporanea, dovuta a mancanza di confini precisi, danneggia continuamente lo status quotidiano di questi cittadini,  affermando con ciò la verità dell’asserzione: “Gli imperi hanno le frontiere mentre le democrazie hanno i confini”.
 

7. Ogni cittadino adulto ha diritto di eleggere e di essere eletto alla Knesset.

Il governo
8. Il governo si compone del primo ministro e degli altri ministri e deriva la sua autorità di governo dalla fiducia della Knesset.
9. Il governo è il corpo istituzionale autorizzato ad amministrare tutti i settori del ramo esecutivo.          
10. Il governo eserciterà le sue funzioni in obbedienza e in accordo con la Costituzione e la legge.

L’autorità giudiziaria (3)
11. L’autorità giudiziaria ha il potere di giudicare compreso il potere di annullare le leggi che sono in contraddizione con la Costituzione.
12. Nello Stato i tribunali che hanno il potere di giudicare sono la Corte Suprema, le Corti Distrettuali, i Tribunali Civili e altre corti e tribunali stabilite nel rispetto della legge.
13. Le decisioni della Corte Suprema saranno vincolanti per tutte le altre corti dell’autorità giudiziaria, esclusa la Corte Suprema.
14. Le nomine dei giudici all’autorità giudiziaria saranno fatte sulla base della competenza delle persone nominate e della conoscenza della legge, così come della loro esperienza, indipendenza e impegno nel rispetto della Costituzione.

Cittadinanza
15. Le leggi di cittadinanza e immigrazione saranno stabilite sulla base del principio di antidiscriminazione e definiranno le disposizioni attraverso cui lo Stato di Israele garantirà la cittadinanza a:
A. Chiunque sia nato entro il territorio dello Stato di Israele e i cui genitori siano ugualmente nati nel territorio dello Stato di Israele.
B. Chiunque sia nato da un genitore che è cittadino dello Stato.
C. Il coniuge di un cittadino dello Stato;
D. Quelli che giungono o rimangono nello Stato a causa di ragioni umanitarie, compresi coloro che sono soggetti a persecuzione politica sulla base dell’appartenenza politica.
16. La cittadinanza di un cittadino Israeliano non può essere revocata.

(3) Note esplicative: I tre poteri
Facciamo riferimento ai tre poteri – esecutivo, legislativo e giudiziario – poiché sono rilevanti per l’essenza della Costituzione e poiché essi hanno una conseguenza sul sistema democratico. La legislazione approvata dal Parlamento costituisce il modo appropriato con cui delineare gli aspetti amministrativi di quelle istituzioni che non sono state descritte qui, come i comitati della Knesset, la composizione del governo, il numero dei ministri, e la durata del mandato della carica dei giudici. Inoltre, in questa Costituzione non abbiamo sentito la necessità di riferirci ad altre istituzioni che possono essere regolate dalle leggi, come la presidenza dello Stato, perché la loro esistenza come istituzioni non è essenziale al funzionamento di un regime parlamentare multipartitico. Per di più,
ogni futura legge parziale che si riferisca alle funzioni e all’amministrazione di tutte quelle autorità sarà soggetta alla Costituzione.

Uno stato bilingue (4)
17. A. L’Ebraico e l’Arabo sono le lingue ufficiali dello Stato di Israele e godono di uguale stato giuridico in tutte le funzioni e le attività dei rami legislativo ed esecutivo.
B. Tutti gli annunci ufficiali, comprese le leggi, le ordinanze e i regolamenti, entreranno in vigore quando saranno promulgati, stampati e distribuiti simultaneamente nelle due lingua ufficiali.
C. Le deliberazioni della corte Suprema, delle Corti Distrettuali e gli appelli dei tribunali saranno promulgati, stampati e diffusi nelle due lingue ufficiali immediatamente al momento della loro emanazione.
D. Nei procedimenti legali ogni contendente ha il diritto di usare una qualunque delle due lingue ufficiali, a sua scelta, e ha diritto a ricevere tutta l’assistenza al suo caso nella lingua di sua scelta: traduzione immediata e simultanea nelle udienze, protocolli e documenti della corte, sentenze e deliberazioni.
E. Le autorità locali miste useranno le due lingue ufficiali in modo uguale in tutte le loro funzioni e attività.
F.  Verranno istituiti due percorsi di istruzione uno in Ebraico e uno in Arabo, che comprendono le istituzioni di istruzione superiore; ogni persona avrà il diritto di scegliere di studiare presso un’istituzione  in cui l’insegnamento viene impartito in una delle due lingue ufficiali.
G. Verranno promulgate leggi a  garanzia di uno status uguale ed appropriato alle due lingue ufficiali nei mezzi di comunicazione di massa nazionali.

(4)  Note esplicative: Lingue Ufficiali
Lo stabilire l’uso delle lingue ufficiali è basato sulla nostra percezione dell’essenza di “un immaginario regime federale”. Quindi, viene proposto per esempio, che entrambe le lingue ufficiali siano usate in ugual modo in tutte le attività dei rami legislativo ed esecutivo, così come in tutte le attività del ramo giudiziario, dal livello distrettuale ai gradi più alti. Inoltre le piccole unità autonome, come le autorità locali dei villaggi, le città non miste, le piccole municipalità e le corti locali (le corti a livello più basso come la Corte dei magistrati e le corti religiose) saranno autorizzate ad usare una sola lingua ufficiale, quella del luogo, a meno che sia stato stabilito diversamente.

Uno stato multiculturale (5) 
18. A. Ogni gruppo che costituisca una minoranza nazionale ha diritto ad istituzioni educative e culturali; ogni gruppo che costituisca una minoranza religiosa ha diritto a proprie istituzioni religiose.
B. Tutti i gruppi menzionati alla lettera (A) hanno diritto a fare funzionare le proprie istituzioni attraverso corpi rappresentativi scelti dai membri del loro gruppo (qui di seguito: il corpo rappresentativo).
C. Lo Stato di Israele assegnerà un budget adeguato al corpo rappresentativo per rendere operative le istituzioni e assicurare la loro esistenza ad un buon livello qualitativo uguale a quello delle istituzioni della maggioranza.
D. Tutti i luoghi storici, culturali e sacri di tutti i gruppi verranno preservati e protetti da qualsiasi danneggiamento od offesa alla dignità e alla sacralità del luogo.
E. Deve essere rispettata la dignità, l’uguaglianza e la libertà di una persona soggetta alle decisioni del corpo rappresentativo.
F. Ogni cittadino appartenente a uno dei gruppi sopra menzionati ha diritto a mantenere la sua identità e la sua cultura nella vita pubblica, a svilupparle e praticarle.
G. Ogni cittadino ha diritto a stabilire e conservare la propria famiglia, le relazioni sociali, culturali e religiose  con i membri del suo popolo o nazione, incluso il diritto di attraversare liberamente i confini per incontrarli.
H. Queste minoranze hanno diritto ad una rappresentatività adeguata all’interno di tutte le autorità governative dello Stato.

(5)  Note esplicative: Multiculturalismo
La fonte di questi diritti è sancita nell’articolo 27 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici
di cui lo Stato di Israele è parte. Lo scopo e l’interpretazione di questo articolo sono stati dichiarati nella Dichiarazione sui Diritti di Persone Appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche   delle Nazioni Unite  (1992)

Simboli
I simboli dello stato saranno definiti dalla legge secondo l’artico 20, qui di seguito.
Partecipazione al processo decisionale
20. Modello I
A. Verrà formato un comitato parlamentare che verrà chiamato “Comitato Parlamentare per gli Affari Multiculturali e del Bilinguismo”. Metà dei membri del comitato saranno membri del parlamento provenienti dai partiti che per definizione e per carattere sono partiti Arabi o Arabo-Ebraici.
B. Nessuna legge verrà emanata nella Knesset o statuto approvato nei comitati parlamentari o materia relativa alle istruzioni di questo Capitolo senza il consenso preventivo del Comitato Parlamentare per gli Affari Multiculturali e del Bilinguismo. Tuttavia il plenum della Knesset sarà autorizzato ad emanare o approvare tale legislazione, avendo l’ultima parola sulle decisioni del comitato, con una maggioranza speciale di non meno di due terzi dei membri della Knesset.
C. Questo articolo entrerà in vigore durante il periodo di transizione per accordarsi su di esso, per stabilire ed attuare i principi di questo Capitolo.
Modello II
A. Nessun disegno di legge verrà approvato dal plenum della Knesset se il 75% dei membri della Knesset che appartengono ai partiti che per carattere e definizione sono partiti Arabi o Arabo-Ebraici voteranno contro di esso con la motivazione che il disegno di legge viola i diritti fondamentali della minoranza Araba.
B. Questo articolo entrerà in vigore durante il periodo di transizione per accordarsi su di esso, per stabilire ed attuare i principi di questo Capitolo (6) .

(6)  Note esplicative: Partecipazione al processo decisionale nel parlamento:
L’articolo 20 discende dal principio della condivisione del potere da parte delle minoranze all’interno del governo,
specialmente nel caso di minoranze in patria, minoranze nazionali o minoranze linguistiche. Qui abbiamo proposto due modelli alternativi, come esempio dell’attuazione di questo principio, ma questi certamente non sono i soli modelli che potrebbero attuare questo principio. Definire il tipo di modello è argomento di un accordo politico tra i rappresentanti. Ci sono Stati dove alle minoranze nazionali è stata garantita l’autonomia territoriale mentre in alcuni Stati federali questo principio viene attuato a veri livelli. In Canada per esempio, la provincia del Quebec gode sia di autonomia territoriale che del diritto di veto in materia di lingua a livello federale. L’Articolo 2 della costituzione Belga stabilisce che il Belgio è composto da tre comunità linguistiche e che ciascuna di queste gode di autonomia non territoriale in materia di istruzione, salute, politiche linguistiche e cultura. Nelle aree del campo d’azione del governo centrale, dove le  autorità comunali non hanno validità, le comunità hanno diritto a una procedure di veto di gruppo. Se il 75% dei rappresentanti delle comunità linguistiche nel parlamento federale del Belgio rilevano che un certo argomento è passibile di nuocere alla vita di una delle comunità, il relativo disegno di legge deve essere mandato al gabinetto federale, che deve proporre delle alternative. Questo meccanismo aiuta a mediare e arbitrare.
Nella sua costituzione del 1991, la Macedonia aveva stabilito che essa è lo stato del popolo Macedone, nonostante il fatto che il 20-25% della popolazione sia formato da nativi Albanesi. Come risultato della risoluta opposizione degli Albanesi, l’Accordo di Ohrid del 2001 stabilisce che la Macedonia è lo stato dei Macedoni, degli Albanesi e delle altre minoranze etniche. Secondo l’attuale costituzione, alla minoranza Albanese è garantito il potere di veto sugli emendamenti costituzionali che riguardano la cultura e la lingua, così come le maggiori cariche. Inoltre, nell’Irlanda del Nord le istituzioni governative e la condivisione del potere sono stati stabiliti con l’Accordo del Good Friday del 1998, che definisce un complesso sistema di dispositivi dei veto tra Cattolici e Protestanti. Questi sono soltanto esempi. Non abbiamo stabilito una data per la fine del periodo di transizione perché ciò è argomento di accordi politici. Non abbiamo offerto tale condivisione del potere ad altri gruppi perché: primo, la minoranza Araba è una minoranza nativa, secondo, i due gruppi nazionali (Arabi ed Ebrei)  sono i soli ad avere stabilito una chiara e distinta categoria de “l’altro” faccia a faccia, uno di fronte all’altro in un modo molto chiaro e netto; e terzo, è stato dato un peso molto rilevante al fatto storico che i rappresentanti della minoranza Araba in parlamento sono i soli rappresentanti che sono stati all’opposizione fin dal 1948.

Capitolo terzo: Diritti e Libertà
I: Libertà Fondamentali (7)
Principi fondamentali
21. I diritti fondamentali della persona nello Stato di Israele sono radicati nei valori
dell’inviolabilità della vita umana, nella dignità, uguaglianza e libertà così come nei principi della giustizia distributiva e riparatrice.
Il diritto alla vita e all’incolumità
22. Ogni persona, uomo o donna, ha diritto alla tutela della propria vita e del proprio corpo, compresa la tutela dalla tortura, violenza, crudeltà e da trattamenti  inumani o degradanti.
Il diritto alla dignità
23. Ogni persona, uomo o donna, ha diritto alla salvaguardia della propria dignità.
Uguaglianza e antidiscriminazione
24. Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto ad uguale protezione; nessuno dovrà subire discriminazione diretta o indiretta basata sull’appartenenza nazionale, religione, razza, sesso, colore, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità  o età.

Libertà personale
25. Ogni persona, uomo o donna,  ha diritto alla propria libertà personale; questa libertà non deve essere limitata eccetto che da una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.
 
(7) Note esplicative: Libertà fondamentali
Non tutte le libertà sono relative e di conseguenza noi abbiamo chiaramente scelto di aggiungere la clausola limitativa solo a quelle che sono intrinsecamente relative. Il linguaggio della clausola limitativa stabilisce che le libertà fondamentali possono essere limitate soltanto “da una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto”. Tuttavia, la clausola limitativa non è stata apposta a diritti che, per la loro natura, non possono essere limitati. La Legge Costituzionale della Repubblica Federale di Germania, che è stata promulgata subito dopo la Seconda Guerra mondiale è un buon esempio di questa distinzione. Così, per esempio,
sulla base di questa Costituzione il diritto di una persona alla vita e all’incolumità non può essere violato in nessuna circostanza dallo Stato. Il diritto all’antidiscriminazione è un diritto assoluto a cui non si può transigere.
Non è un caso che la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici non permette allo Stato di violare questo diritto neanche in condizione di emergenza, perché l’esperienza delle nazioni ha insegnato che la violazione di questo diritto in periodi di guerra ha  condotto alla repressione e in alcuni casi persino allo sterminio.

Diritto alla vita familiare
26. Ogni residente o cittadino ha il diritto di stabilire e mantenere una vita familiare nello Stato di Israele.

Diritti dei bambini
27. Ogni bambino o bambina alla nascita riceverà un nome e avrà diritto ad un rapporto fisico con i propri genitori, la famiglia e l’ambiente circostante, che gli assicurino sviluppo e benessere appropriati.
28. Ogni bambino o bambina ha diritto alla tutela contro l’abbandono, la negligenza e lo sfruttamento e deve essere protetto da tutti i tipi di discriminazione, compresa quella basata sullo status, le attività, le opinioni e le credenze dei suoi genitori, tutori legali o membri della famiglia.

Libertà di coscienza e libertà di religione
29. Ogni persona ha diritto alla libertà di coscienza, fede, opinione, religione e riti religiosi, e nessuna azione o restrizione fondata sulla religione verrà imposta; queste libertà non verranno limitate eccetto che da una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.

Libertà di espressione e di associazione
30. A. Ogni persona ha diritto ad esprimere opinioni, scrivere, dimostrare, riunirsi, condurre ricerche e godere della libertà artistica e creativa.
B. Ogni persona ha diritto di associarsi con altri e formare partiti politici.
C. La libertà di espressione e la libertà di associazione non può essere limitata eccetto che da una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.

Diritto alla riservatezza
31. A. Ogni persona ha diritto alla riservatezza, non è permessa nessuna intrusione nel suo privato senza  il suo (di lei o di lui) consenso; non verrà condotta nessuna perquisizione corporale o perquisizioni delle sue (di lei o di lui)  proprietà o della sua casa, e la segretezza delle sue conversazioni o dei suoi scritti non verrà violata.
B. Il diritto alla riservatezza non sarà limitato eccetto che da una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.
Libertà di movimento
32. A. Ogni residente o cittadino ha il diritto di entrare nello Stato di Israele e ogni persona ha il diritto di uscire dallo Stato.
B. Ogni persona ha diritto alla libertà di movimento all’interno dello Stato di Israele.
C. La libertà di movimento di un individuo non sarà limitata da altro che da una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.

Libertà di informazione
33. Ogni residente o cittadino ha diritto ad avere accesso alle informazioni e a ricevere informazioni dalle autorità; questo diritto non verrà limitato che da  una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.
Libertà in materia di occupazione
34. Ogni residente o cittadino ha diritto di dedicarsi a qualsiasi occupazione, professione o lavoro; questo diritto non verrà limitato che da  una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.

Ambiente
35. Ogni persona ha diritto ha diritto ad un ambiente libero da minacce per la salute, da malattie e da tutti i tipi di inquinamento; questo diritto non verrà limitato che da  una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.

II: Giustizia distributiva e riparatrice (8)
Diritto alla proprietà
36. Ogni persona (uomo o donna) ha diritto alla propria proprietà; questo diritto non verrà limitato che da  una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.

(8)  Note esplicative: Giustizia distributiva e riparatrice
Gli articoli che fanno riferimento alla restituzione della terra, alla compensazione e al riconoscimento dei Beduini Arabi sono familiari a molti sistemi giudiziari. La costituzione del Sud Africa parla del principio della restituzione. In Canada, negli Stati Uniti e in Australia, diritti simili sono stati riconosciuti alla popolazione indigena e ai nativi. Anche i principi internazionali per i diritti umani  attestano questi diritti: la Convenzione (n.169) riguardante le Popolazioni Indigene e Tribali nei Paesi Indipendenti (adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1989); la Bozza di Dichiarazione sui Diritti delle Popolazioni Indigene delle Nazioni Unite (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994);e la Dichiarazione di Londra sui Principi Legislativi Internazionali sui Rifugiati e Profughi Interni (adottata dalla Associazione Legislativa Internazionale nel 2000). 
Antidiscriminazione nella proprietà.
37. Nelle transazioni riguardanti la terra, come l’acquisto, la locazione finanziaria o l’affitto a lungo termine delle proprietà, non verrà operata - direttamente o indirettamente  - nessuna discriminazione contro nessuna persona, basata su nazionalità, religione, razza, sesso, colore, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità o età.
.37. Nelle transazioni riguardanti la terra, come l’acquisto, la locazione finanziaria o l’affitto a lungo termine delle proprietà, non verrà operata - direttamente o indirettamente  - nessuna discriminazione contro nessuna persona, basata su nazionalità, religione, razza, sesso, colore, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità o età.Giustizia Distributiva
38. Ogni gruppo di cittadini, che ha sofferto a causa di una politica di ingiustizia e di discriminazione storica nell’assegnazione della terra, ha il diritto ad un’azione positiva basata sul principio della giustizia distributiva nell’assegnazione della terra e dell’acqua e nella programmazione.
.37. Nelle transazioni riguardanti la terra, come l’acquisto, la locazione finanziaria o l’affitto a lungo termine delle proprietà, non verrà operata - direttamente o indirettamente  - nessuna discriminazione contro nessuna persona, basata su nazionalità, religione, razza, sesso, colore, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità o età.38. Ogni gruppo di cittadini, che ha sofferto a causa di una politica di ingiustizia e di discriminazione storica nell’assegnazione della terra, ha il diritto ad un’azione positiva basata sul principio della giustizia distributiva nell’assegnazione della terra e dell’acqua e nella programmazione.Restituzione della proprietà privata
39. Ogni persona la cui terra sia stata espropriata o il cui diritto di proprietà sia stato arbitrariamente violato o a causa della sua (di lei o di lui) nazionalità Araba sotto le leggi  successive ha il diritto ad avere restituita la sua (di lei o di lui) proprietà o a ricevere un risarcimento per il periodo durante il quale il suo (di lei o di lui) diritto è stato negato: l’Ordinanza della Terra (Acquisizione per Scopi Pubblici) del 1943 e/o la Legge per l’Acquisizione della Terra (Atti di Convalida e Compensazione) del 1953, e/o Legge sulla Proprietà degli Assenti del 1950, e/o articolo 22 dello Statuto delle restrizioni del 1958, e /o Disposizione 125 del Regolamento d’Emergenza (Difesa) del 1945.

.37. Nelle transazioni riguardanti la terra, come l’acquisto, la locazione finanziaria o l’affitto a lungo termine delle proprietà, non verrà operata - direttamente o indirettamente  - nessuna discriminazione contro nessuna persona, basata su nazionalità, religione, razza, sesso, colore, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità o età.38. Ogni gruppo di cittadini, che ha sofferto a causa di una politica di ingiustizia e di discriminazione storica nell’assegnazione della terra, ha il diritto ad un’azione positiva basata sul principio della giustizia distributiva nell’assegnazione della terra e dell’acqua e nella programmazione.39. Ogni persona la cui terra sia stata espropriata o il cui diritto di proprietà sia stato arbitrariamente violato o a causa della sua (di lei o di lui) nazionalità Araba sotto le leggi  successive ha il diritto ad avere restituita la sua (di lei o di lui) proprietà o a ricevere un risarcimento per il periodo durante il quale il suo (di lei o di lui) diritto è stato negato: l’Ordinanza della Terra (Acquisizione per Scopi Pubblici) del 1943 e/o la Legge per l’Acquisizione della Terra (Atti di Convalida e Compensazione) del 1953, e/o Legge sulla Proprietà degli Assenti del 1950, e/o articolo 22 dello Statuto delle restrizioni del 1958, e /o Disposizione 125 del Regolamento d’Emergenza (Difesa) del 1945.Rifugiati e Profughi interni
40. Tutti i cittadini Arabi di Israele che sono stati sradicati dai loro villaggi o dai loro luoghi di residenza durante e dopo il 1948 e a cui non è stato permesso il ritorno, hanno il diritto di ritornare ai loro villaggi e ai loro luoghi originari di residenza; verrà formulato un meccanismo di legge per provvedere ad una compensazione appropriata per i danni personali subiti da questi individui e dalle loro famiglie a partire dal momento in cui sono stati sradicati, come pure assistenza per costruire villaggi e/o case di qualità adatta.
Waqf *Musulmano *(beni culturali Islamici che devono essere conservati n.d.t.)
41. I cittadini Arabi musulmani hanno diritto alla reintegrazione di tutti i beni del Waqf Musulmano, comprese le sue rendite, che erano detenute dal Supremo Consiglio Musulmano e sono state trasferite come proprietà di assenti all’Amministrazione per le Proprietà degli Assenti in conformità alla legge sulla Proprietà degli Assenti del 1950.

Diritto tradizionale alla terra
42. Gli Arabi Beduini, cittadini di Israele hanno diritto al riconoscimento del titolo alla terra che è o fu posseduta da loro, sulla base dei loro modelli tradizionali di proprietà; nessuna di queste persone aventi diritto verrà trasferita dalla propria terra a meno che ci sia il suo consenso pieno e consapevole.

Alternative alla restituzione
43. Nei casi in cui vi sia un ostacolo oggettivo e reale al soddisfacimento del diritto alla restituzione della terra, come definito negli articoli 39-42, una soluzione alternativa ed equa verrà formulata con il consenso dei detentori del diritto; se non si giunge a nessuna soluzione concordata, la decisione verrà demandata ad una speciale autorità i cui poteri, metodi di lavoro e composizione, saranno stabiliti per legge secondo l’articolo 20.

Villaggi non riconosciuti
44. I residenti dei villaggi noti come “non riconosciuti” hanno il diritto a vedere riconosciuti i loro attuali villaggi senza ulteriori ritardi attraverso l’esecuzione di adeguate procedure di pianificazione e con la loro piena partecipazione.

III: Diritti economici e Sociali (9) 
Diritto alla salute
45. A. Ogni persona ha diritto ai servizi sanitari essenziali e ad un standard adeguato nelle condizioni sanitarie; lo Stato prenderà ragionevoli misure legislative e di altra natura per conseguire la realizzazione di questo diritto.
B. Ogni persona ha diritto alle cure mediche di pronto soccorso.

Diritto alla sicurezza sociale
46. Ogni residente o cittadino ha diritto alla sicurezza sociale e ad un adeguato tenore di vita, per sé stesso (uomo o donna) e la sua famiglia; lo Stato prenderà ragionevoli misure legislative e di altra natura per conseguire la realizzazione di questo diritto.

(9) Note Esplicative : Diritti Sociali  ed Economici
In questa parte, abbiamo adottato un approccio simile a quello del Sud Africa e della Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, di cui lo Stato di Israele è parte. Alcuni di questi diritti richiedono una realizzazione progressiva che dipende anche dai principi della giustizia distributiva dei fondi e delle risorse.
Così, per esempio, il diritto all’istruzione gratuita non era limitato ai dodici anni di scuola dell’obbligo, ma si applica oltre questo limite nella misura in cui questo diritto può essere progressivamente messo in pratica; permette anche a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate di accedere all’istruzione superiore gratuita, questo secondo criteri che devono essere definiti. Un’altra parte di questi diritti non dipende dalle risorse e dalla realizzazione progressiva, come i diritti relativi all’occupazione.

Diritto alla casa
47. Ogni residente o cittadino ha diritto ad una abitazione adeguata, lo Stato prenderà ragionevoli misure legislative e di altra natura per conseguire la realizzazione di questo diritto.

Diritto allo sviluppo sostenibile
48. Ogni residente o cittadino ha diritto ad uno sviluppo sostenibile che assicuri una vita migliore, sana e produttiva, e risponda ai bisogni dello sviluppo, dell’ambiente e della partecipazione pubblica,  lo Stato prenderà ragionevoli misure legislative e di altra natura per conseguire la realizzazione di questo diritto.

Diritto all’istruzione
49. Ogni persona ha diritto ad un’istruzione accessibile, gratuita e di alta qualità, lo Stato prenderà ragionevoli misure legislative e di altra natura per conseguire la realizzazione di questo diritto.

Programma di assistenza alle vittime di pregiudizi nel campo dell’istruzione
50. Ogni persona appartenente a un gruppo di cittadini che ha subito una politica di ingiustizia storica e di discriminazione nel mettere in pratica il diritto all’istruzione ha diritto come individuo e/o come parte del proprio gruppo ad un programma di assistenza in tutte le questioni collegate all’assegnamento di risorse per l’avanzamento del diritto all’istruzione.

Antidiscriminazione nelle assunzioni
51. Un datore di lavoro non farà discriminazione tra i suoi dipendenti o candidati al posto di lavoro – direttamente o indirettamente – in base alla nazionalità, religione, razza, sesso, colore, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità, opinioni politiche o età.

Condizioni di lavoro minime
52. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro ragionevoli, eque e appropriate, ciò comprende le condizioni minime che seguono: compenso, due giorni di riposo pagati alla settimana, ferie annuali pagate, malattia pagata, previdenza sociale e permesso di maternità per i giorni precedenti e seguenti la nascita.

Sindacati e diritto di sciopero
53. A. I lavoratori hanno diritto ad associarsi in sindacati, a scegliere e ad essere scelti come rappresentanti sindacali negli accordi collettivi per proteggere e promuovere i loro diritti.
B. I lavoratori hanno diritto a scioperare per proteggere e aumentare i loro diritti.
C. Il diritto dei lavoratori a formare un sindacato o a dichiarare uno sciopero non sarà limitato se non da  una legge decretata per uno scopo necessario e che sia in accordo con i principi fondamentali di una società democratica, bilingue e multiculturale, e in misura non superiore a quanto richiesto.

IV: Diritti in Tribunale e giustizia penale (10)   
Accesso ai tribunali
54. Ogni persona ha diritto ad avere accesso ai tribunali e a ricevere tutela giuridica per il suo (di lui o di lei) caso; il suo caso verrà ascoltato, discusso e sarà portato a compimento entro un periodo di tempo ragionevole, in conformità con le regole dell’equità, giustizia ed uguaglianza.

Diritti del detenuto
55. Una persona che venga arrestata ha i seguenti diritti:
A. Di essere informata all’istante, nella lingua che lei o lui comprende, del diritto di rimanere in silenzio ed evitare l’auto-incriminazione.
B. Di essere informata immediatamente, nella lingua che lei o lui comprende, della ragione del suo arresto.
C. Che la notifica dell’arresto venga  mandata immediatamente a qualcuno vicino a lei o lui, e di sua designazione.
D. Di incontrare immediatamente un avvocato di sua scelta.
E. Di essere condotto di fronte all’autorità giudiziaria entro ventiquattro ore dall’arresto.
F. Di essere processato entro un ragionevole periodo di tempo o rilasciato.

Presunzione di innocenza
56. Ogni persona sarà considerata innocente  finché non venga condannata da una corte di giustizia, nessuno verrà incriminato per azioni od omissioni che non costituivano reato al momento in cui sono state commesse; nessuna punizione di qualsiasi tipo verrà inflitta a nessuno a meno che la sua colpa sia stata provata oltre ogni ragionevole dubbio e a meno che sia stato condannato per un reato previsto dalla legge.

(10) Note esplicative: Diritti in tribunale e giustizia penale
Abbiamo sentito il bisogno di sottolineare particolarmente i diritti dei detenuti e dei prigionieri  a causa della situazione legale in Israele, che contraddice i principi dell’antidiscriminazione. E’ molto importante che questi diritti siano inclusi nella Costituzione perché lo Stato mantiene la propria sovranità interna, inter alia, attraverso gli arresti e le detenzioni. Quindi è compito della Costituzione limitare questo enorme potere, che è responsabile di condurre alle più gravi violazioni dei diritti umani.

Diritto ad un giusto processo
57. Ogni persona, in una causa civile o imputata in una causa penale in tribunale, ha diritto ad un equo processo legale che assicuri, inter alia:
A. Il pieno diritto a difendersi.
B. In una causa penale l’essere rappresentato da un avvocato difensore di sua scelta, o l’assegnazione di un difensore d’ufficio pagato dallo Stato se lui o lei  non può permetterselo.
C. L’accesso a tutte le prove presentate in tribunale e al contro interrogatorio dei testimoni che depongono contro di lui o di lei.
D. La convocazione di testimoni e la presentazione di prove in proprio favore.
E. Una spiegazione di tutti i dettagli dell’accusa penale o del caso civile, così come della citazione in giudizio; se non avrà familiarità con la lingua usata nelle udienze verrà fornito di un traduttore.
F. Il completamento del procedimento legale entro un ragionevole periodo di tempo.

Diritti dei prigionieri e dei detenuti.
58. La dignità personale e il diritto alla riabilitazione sociale di un prigioniero o di un detenuto non verranno violate.
59. Nessuno dei diritti e delle libertà fondamentali del prigioniero o del detenuto verranno violate eccetto quei diritti che derivano dalla sua incarcerazione, compresa la limitazione della sua libertà di movimento.
60. Un prigioniero  o detenuto non subirà discriminazione nelle condizioni di carcerazione  o di rilascio sulla base del tipo di reato o delle circostanze in cui il reato è stato commesso, delle opinioni politiche, nazionalità, religione, razza, sesso, colore, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità o età.

Capitolo Quattro: Miscellanea
Emendamenti alla Costituzione

61. Un emendamento alla Costituzione verrà operato da una speciale maggioranza di due terzi dei membri della Knesset, ad eccezione di un emendamento all’articolo 20 che verrà operato da una speciale maggioranza dell’80% di tutti i membri della Knesset.
62. Ogni legge emanata prima dell’approvazione di questa Costituzione ma che contraddice i suoi provvedimenti verrà dichiarata nulla dopo un periodo di transizione non superiore a tre anni dal momento dell’approvazione della Costituzione.

Interpretazione
63. Qualsiasi interpretazione dei provvedimenti di questa Costituzione verrà condotta nello spirito dei valori fondamentali della Costituzione e nello spirito delle convenzioni internazionali per i diritti  umani, che sono state sottoscritte dallo Stato di Israele.

 

 

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